L’imputato aveva impugnato la misura cautelare dinanzi al Tribunale del riesame, ed aveva chiesto di essere presente solo successivamente, ed il riesame non lo aveva fatto tradurre. Ora i giudici di legittimità, all’udienza del 27 febbraio 2020 per la soluzione della questione ”se, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale ai sensi dell’art. 309, comma 8-bis, c.p.p., deve formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame, oppure possa presentare la richiesta anche non contestualmente alla proposizione dell’impugnazione cautelare, ma comunque in tempo utile per consentire di organizzare la tempestiva traduzione, ai fini del regolare svolgimento del procedimento di cui all’art. 309 c.p.p.” (Cass. pen. sez. III, ordinanza 23 ottobre 2019, n. 43406).
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