Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna inflitta in primo grado ad una donna, cui era stato addebitato di aver tentato di consegnare una banconota da 50€ falsa ad un venditore ambulante in pagamento di merce del valore di 5€, la Corte di Cassazione (sentenza 21 novembre 2019, n. 47230) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui non era stato dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio il dolo dell’imputata – ha diversamente ribadito che la consapevolezza della spendita della banconota falsa è desumibile sia dal possesso della stessa, ma soprattutto tenuto conto della condotta, consistita nel rappresentare falsamente al venditore ambulante di non avere altro denaro che potesse permetterle il pur modesto acquisto concordato.
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