Negli edifici condominiali l’utilizzazione delle parti comuni con impianto a servizio esclusivo di un appartamento esige non solo il rispetto delle regole dettate dall’art. 1102 c.c, ma anche l’osservanza delle norme del codice in tema di distanze. Tale disciplina, tuttavia, non opera nell’ipotesi dell’installazione di impianti, quale è appunto un impianto di ascensore, che devono considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento, intesa nel senso di una condizione abitativa che rispetti l’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema di igiene, salvo, sempre, l’apprestamento di accorgimenti idonei a evitare danni alle unità immobiliari altrui. E’ quanto stabilito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione, n. 30838/2019 (ud. 06-05-2019) 26-11-2019.
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